Cartelle esattoriali: queste notificazioni degli atti sono contestabili. Attenzione
È stimato che si dovrà – entro la fine dell’anno – notificare agli interessati la scadenza per pagare le cartelle esattoriali sospese durante il periodo della pandemia, il 70% di s sono in attesa dell’invio, ma vediamo quali sono le modalità valide per legge per notificare l’atto.
Cartelle esattoriali: queste notificazioni degli atti sono contestabili. Attenzione
Si sa che durante il periodo covid molte pendenze sono state sospese per volere dello Stato, proprio come aiuto alle famiglie, che sono state fiondate in condizioni difficili dalla situazione pandemica che ha frenato non di poco l’economia. Molte aziende sono state costrette a svariate chiusure, con conseguenti perdite economiche in molti settori.
Purtroppo però è arrivato il momento di saldare i debiti, e il periodo utile per molti è il 31 dicembre. Ma vi siete mai chiesti cosa succede se l’Agenzia delle Entrate notifica gli atti attraverso un indirizzo pec non più inserito nel registro pubblico delle PEC? Sembra proprio che in tutta Italia ci siano stati dei ricorsi da parte degli utenti che si sono visti recapitare delle cartelle esattoriali tramite indirizzo pec ormai scaduto, e che a loro dire non avessero più un valore giuridico, ma vediamo cosa ha deciso la commissione tributaria.
Il caso che prendiamo in esame è quello che ha coinvolto un imprenditore di Assisi, ad esso infatti sono state notificate dall’agenzia delle entrate ben 72 cartelle negli anni dal 2005 al 2019 per un ammontare di un milione e 400 mila euro con un indirizzo pec ormai scaduto e non più registrato nell’elenco del registro pubblico. In questo caso la corte tributaria di Perugia ha deciso di annullare l’intero debito con lo Stato poiché appunto non era stato mai notificato nel modo ufficiale corretto, e dunque per legge l’utente non era mai venuto a conoscenza.
Cosa stabilisce la legge
Infatti ad avallare questa sentenza c’è l’articolo 3 bis del 1994 n 53, che in termini di notifica on-line stabilisce: “le notifiche devono avvenire esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli elenchi pubblici». Nel caso in cui l’atto dovesse arrivare da un’email non ufficiale, è da considerarsi «inesistente».