Novità INPS: cambiamenti per l’indennità di maternità lavoratrici autonome
Ci sono alcune novità per l’indennità di maternità 2022 da parte dell’INPS, anche per le gravidanze a rischio o periodo di estensione anticipato. L’erogazione è prevista previo accertamento da parte dell’ASL con importo identico a quello calcolato in altri periodi coprendo l’80% della retribuzione giornaliera.
Facciamo chiarezza?
Novità INPS: cambiamenti per l’indennità di maternità lavoratrici autonome
La novità introdotta per l’indennità di maternità 2022 è l’estensione alle lavoratrici autonome anche se la gravidanza è a rischio con richiesta di periodo anticipato. Questo punto è stato introdotto all’interno del decreto 105/2022 come da messaggio INPS del 4 agosto 2022 numero 3066.
La normativa italiana vigente riconosce l’indennità due mesi prima del parto e tre successivi. In questi mesi la lavoratrice potrà richiedere l’80% della sua retribuzione giornaliera come da previsioni di legge annuale a seconda del tipo di attività svolta dal soggetto interessato.
Lavoratrici autonome, come fare domanda?
Tutte le lavoratrici autonome possono beneficiare di questa tutela o di una più estesa sempre nei termini di legge per l’indennità di maternità 2022. Come anticipato, la specifica arriva direttamente dall’INPS con il messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022: l’ente fornisce tutte le indicazioni in materia di congedo parentale, paternità e maternità come da decreto 105/2022 in vigore dal prossimo 13 agosto.
Il messaggio INPS n. 3026 del 4 agosto 2022 cita:
“Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.
Tra le novità per la categoria il fatto di poter chiedere l’indennità giornaliera anche nei periodi di richiesta maternità anticipata, quindi prima dei due mesi dalla data del parto previsti, per eventuali complicanze dovute dalla gravidanza in corso.
Come già evidenziato, la normativa in vigore permette alle lavoratrici autonome di poter chiedere la maternità due mesi prima del parto e 3 mesi successivi al parto. Se il bambino viene adottato o è in affidamento, sono 5 mesi successivi quelli che spettano ai genitori.
Il Decreto 105/2022 conferma la direttiva europea per la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, con una modifica importante del Testo Unico articolo numero 68. A tal proposito è stato aggiunto un comma 2 Ter per confermare il diritto delle lavoratrici autonome nel ricevere l’indennità in periodi anticipati rispetto ai 2 mesi canonici:
“Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.”
È quindi necessario l’accertamento da parte del medico della ASL che dovrà valuare quali siano le condizioni della gravidanza in corso. Per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità viene erogata dall’INPS e in fase di domanda si può optare per:
- Bonifico domiciliato presso Ufficio Postale
- Accredito diretto sul conto corrente o carta di pagamento collegata ad un IBAN
La domanda deve essere trasmessa dopo il parto grazie al servizio dedicato che si trova sul sito ufficiale dell’INPS, accedendo con CNS – CIE o SPID. Cliccate su Acquisizione Domanda per procedere: in caso di dubbi vi invitiamo a rivolgervi direttamente al Patronato o al call center dedicato.